Giustizia Riparativa: per la Corte di Cassazione è impugnabile il diniego di invio al programma

La Sentenza della Suprema Corte, al di là della vicenda processuale, contiene profili di interesse sulla richiesta di accesso alla giustizia riparativa precisandosi che può essere avanzata in qualsiasi grado e fase del giudizio penale.
Pronunciandosi su un ricorso avanzato in sede di impugnazione della sentenza di condanna da un imputato del reato di omicidio, la Cassazione prende spunto dalle doglienze del ricorrente esaminando i seguenti profili:
-la valutazione del Giudice sulla utilità di avvio del programma di giustizia riparativa e la possibilità di impugnare il provvedimento che nega l’accesso sul presupposto della inutilità allo stato, delle svolgimento del programma di giustizia riparativa;
-l’eventuale profilo di illegittimità costituzionale dell’art 129 bis cpp – accesso ai programmi di giustizia riparativa- e dell’art 586 cpp – impugnazione di ordinanza emesse in dibattimento – in mancanza di previsione espressa dell’impugnabilità dell’ordinanza che decide sulla richiesta dell’imputato di avvio di un programma di giustizia riparativa.
La Suprema Corte, condividendo precedente pronuncia ( decisione n. 33152/2024, Cassazione Penale Sez. 3 ) ha ribadito che le ordinanze pronunziate nel corso del processo ai sensi dell’art. 129 bis cpp, rappresentano una delle più rilevanti novità introdotte con la riforma Cartabia : la giustizia riparativa mette in comunicazione il processo nel suo tradizionale svolgimento con il programma riparativo in un momento, quale quello della cognizione, a cui la giustizia riparativa è sempre rimasta estranea.
Il giudizio di ammissibilità dell’accesso al programma di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129 bis cpp, è profondamente diverso rispetto al giudizio di fattibilità che spetterà eventualmente ai mediatori in punto di valutazione del programma ; il giudice valuta infatti se l’accesso al programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti..
Il Giudice di legittimità propende, quindi, per la necessitata impugnabilità dei provvedimenti che, in relazione alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dall’art 129 bis cpp comma terzo, ( utilità alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e assenza di un pericolo per l’interessato e per l’accertamento dei fatti ) possano denegare l’accesso al programma; escludere l’impugnazione dell’ordinanza di diniego, se pure differita in una con l’impugnazione della sentenza, si tradurrebbe in assenza di confronto con i principi che disciplinano il sistema processuale ma anche con le ulteriori indicazioni legislative che collegano significative ricadute di natura sostanziale all’accesso ai programmi di giustizia riparativa ; ad esempio l’applicazione di circostanze attenuanti ( 62 n. 6 c.p. …l’avere partecipato ad un programma di giustizia riparativa con la vittima concluso positivamente …) nonché sulla dosimetria della pena.
Il Supremo Collegio conclude quindi che l’ordinanza di mancato invio al programma di giustizia riparativa pronunciato dal giudice investito delle richieste dell’imputato, è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell’art 586 cpp senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela rimettibili e reati procedibili di ufficio.
L’impugnabilità dei provvedimenti in materia di giustizia riparativa è peraltro prevista espressamente nella Raccomandazione del Consiglio di Europa in tema di giustizia riparativa / CM/ Rec. 2028 – 8 ) che, al paragrafo 33, ha stabilito che “… In particolare le parti dovrebbero essere informate e avere accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci ..” La Raccomandazione, dunque, non solo si sofferma sulla necessità di “ informare “ ma anche di “ potere reclamare in modo chiaro ed efficace”.
Le conclusioni cui giunge portano la Suprema Corte ad escludere profili di incostituzionalità degli artt. 129 bis cpp e 586 cpp confermando l’impugnabilità delle ordinanze di diniego all’invio al programma di giustizia riparativa.
Profili di incostituzionalità vengono esclusi sotto il profilo della sospensione ex lege del procedimento in caso di invio al programma di giustizia riparativa per i reati procedibili a querela rimettibile.
La Suprema Corte precisa che la sospensione ex lege in questo caso è prevista espressamente e determinata dalla circostanza che l’esito positivo del programma di giustizia riparativa comporta l’estinzione del reato.
Diversamente, nel caso di reati procedibili d’ufficio la sospensione del procedimento per concludere il programma di giustizia riparativa è ad istanza di parte: la conclusione positiva non comporta de plano l’estinzione del reato, ma la valutazione del giudice sull’esito del programma è finalizzata a importanti conseguenze sul piano del trattamento sanzionatorio.
Concludendo, comunque, si apprezza l’apertura e l’attenzione verso la giustizia riparativa che troverà certamente sempre più rilievo nel nostro ordinamento.
A cura di CAMERA PENALE VERONESE
Avv. Anna Noemi De Marchi